Respingimento collettivo illegale in Libia - Fulvio Vassallo Paleologo -
1. Come si apprende dal Times of Malta, un tribunale de La Valletta ha rifiutato di esaminare il caso di un gruppo di migranti potenziali richiedenti asilo, intercettati in acque internazionali, ai limiti della zona SAR maltese e deportati in Libia nel mese di aprile del 2020, da un peschereccio “noleggiato dal governo maltese”. Per il Tribunale non era stato possibile accertare che il loro avvocato avesse il mandato di rappresentarli. Nella “strage di Pasquetta” di quell’anno,nell’area di ricerca e soccorso (SAR) maltese venivano lasciate morire 12 persone e 53 superstiti finivano in mano alle milizie libiche.
Il procedimento su questo caso, avviato a Malta, procedeva da tempo a singhiozzo e coinvolgeva le più alte autorità statali. Come riferiva l’Avvenire nel 2021, “l’armatore Carmelo Grech, proprietario di alcuni motopesca, ha ammesso di essere stato ingaggiato e pagato almeno quattro volte dal governo maltese per riportare illegalmente i migranti in Libia senza lasciare tracce. A coordinare le operazioni era Neville Gafà, già capo dello staff del primo ministro laburista Joseph Muscat e assoldato anche dal premier Abela per tenere i rapporti con i guardacoste tripolini.” I respingimenti collettivi costituivano dunque una politica sistematicamente praticata dai maltesi, dopo gli accordi con i libici, perfezionati nel corso del tempo, soprattutto dopo l’istituzione di una zona SAR “libica” nel mese di giugno del 2018. Una zona SAR che veniva ( e ancora oggi viene) utilizzata non per soccorrere e sbarcare in un porto sicuro, ma per intercettare e deportare verso i lager libici.
Erano trascorse circa 34 ore dalla prima chiamata di soccorso lanciata da AlarmPhone, prima che le forze armate maltesi /AFM) ricorressero ad un peschereccio privato, il Dar al Salaam, ormeggiato nel porto de La Valletta, per intercettare i migranti in acque internazionali e riportarli in Libia, mentre un aereo di Frontex forniva le coordinate dell’imbarcazione da “soccorrere”.
2. Dopo essere stati “respinti” in Libia, i naufraghi superstiti, molti dei quali già riconosciuti dall’UNHCR, erano stati collocati in un centro di detenzione dove avevano subito trattamenti inumani e degradanti. Tutti i 52 ricorrenti lamentano varie violazioni dei diritti umani ai sensi della Costituzione, della Convenzione europea e della Carta dei diritti umani dell’UE, tra cui il diritto alla vita, il divieto di trattamenti inumani e degradanti e di espulsione collettiva, nonché il diritto di chiedere asilo, di contestare il respingimento. Veniva lamentata anche la mancanza di rimedi efficaci, come purtroppo questa ultima decisione del tribunale maltese conferma.
La condizione dei migranti dopo la loro deportazione in Libia era stata certificata da un funzionario dell’UNHCR il cui rapporto è stato allegato agli atti sull’operazione di salvataggio che di fatto si era rivelata una intercettazione seguita da una deportazione in Libia. La richiesta di risarcimento era rivolta contro il primo ministro maltese, il ministro degli Interni e il comandante delle forze armate (AFM).
Come riporta il giornale maltese Malta Today, però, il processo civile su questo caso si è bloccato, in quanto i ricorsi avrebbero dovuto essere “prima presentati alle autorità straniere e ad un rappresentante diplomatico o consolare del governo maltese per scopi di autenticazione e legalizzazione”.
Per un cavillo formale relativo alla nomina degli avvocati secondo la normativa maltese non si è riusciti ad infliggere, una qualsiasi sanzione effettiva per un caso documentato di respingimento collettivo illegale in Libia, che richiama alla mente il caso Hirsi del 2009, sul quale l’Italia veniva condannata nel 2012 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Nell’ultimo caso deciso dal tribunale maltese, il respingimento si verificava con il ricorso ad un peschereccio utilizzato per questo tipo di operazioni dal governo di La Valletta, e non con una motovedetta militare, come nel caso della Bovienzo, della Guardia di finanza italiana, nel 2009. In realtà dopo gli accordi tra i maltesi ed il governo di Tripoli il peschereccio Dar er Salam era stato avvistato con diverse bandiere a Malta e nei porti libici, ed era evidentemente utilizzato per svolgere respingimenti collettivi illegali che i maltesi non avrebbero potuto operare direttamente con le loro unità militari.
Rimane ampiamente provata una violazione gravissima del diritto internazionale e del dirito eurounitario direttamente imputabile al governo maltese, che da anni opera respingimenti collettivi illegali in Libia con pescherecci privati o avvalendosi di navi commerciali impegnate in attività di soccorso. Su quest’ultimo caso,“Il tribunale è del parere che le accuse mosse dai ricorrenti siano veramente gravi e meritino quindi la massima attenzione nella gestione delle prove. Non si sarebbe dovuto fornire agli imputati motivi per sollevare eccezione sulla procura, e neppure questo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi al riguardo, poiché essa avrebbe dovuto essere la prima prova esibita dai ricorrenti, prima di ogni altra prova..” Adesso i ricorrenti faranno ricorso, ed una volta esaurite le vie di ricorso interne, se non avranno ottenuto ragione, potrebbero rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo per ottenere quel risarcimento che la giustizia maltese sembra negare. Ma nessun risarcimento sarà possibile per le vite perdute in mare, e per le tante altre rimaste senza nome, che si continuano a perdere ancora oggi.
3. Il caso riguarda direttamente il nostro paese perchè documenta come da tempo le autorità maltesi collaborino informalmente con i libici nelle operazioni di respingimento collettivo illegale in acque internazionali e rifiutino di prestare l’assistenza imposta dalle Convenzioni internazionali . Dunque non è sostenibile la tesi secondo cui i mezzi di soccorso inviati dalle ONG in acque internazionali ed operanti nella zona SAR libica, o maltese, dovrebbero rivolgersi alle stesse autorità maltesi per chiedere il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio e quindi l’assegnazione di un porto di sbarco (POS). Le acque internazionali che ricadono al’interno della zona SAR maltese, infatti, non vengono effettivamente presidiate da unità militari dell’AFM, soprattutto al limite tra la zona SAR maltese e le zone SAR libica e tunisina, Come è emerso tragicamentenel processo davanti al Tribunale di Roma per il caso Libra dell’11 ottobre 2013, e come si continua a verificare anche di recente. Ancora oggi Malta non ha ratificato gli emendamenti del 2004 apportati dall’IMO (Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite) alle convenzioni SAR di Amburgo e SOLAS, e rifiuta di offrire un porto di sbarco sicuro (POS) alle imbarcazioni civili che operano soccorsi in acque internazionali, nella immensa zona SAR che si continua a riconoscere alla piccola isola-Stato. E’ sempre più evidente, oltre alla collaborazione sistematica con i libici, che i mezzi di soccorso inviati da La Valletta non riescono a garantire in tutta la sua enorme estensione quegli obblighi di coordinamento, ricerca e salvataggio nella propria area SAR che sarebbero imposti dalle Convenzioni internazionali.
4. Anche in questo caso, ed altri fatti recenti lo confermano, si sta utilizzando in modo strumentale la ripartizione del Mediterraneo in distinte zone SAR (Search and Rescue) che dovrebbero essere aree di responsabilità degli Stati costieri per le attività di ricerca e salvataggio dei naufraghi, ma che sono diventate di fatto pretesti per delegare a guardie costiere di paesi che non rispettano i diritti umani attività di intercettazione e di deportazione, che i mezzi militari degli Stati costieri europei, dopo la sentenza Hirsi, non possono più svolgere direttamente.
Le zone di ricerca e salvataggio (SAR) riconosciute dall’IMO sono diventate così un espediente per aggirare le Convenzioni internazionali ed il diritto dell’Unione Europea, a partire dal Regolamento Frontex m.656 del 2014, ed anche uno strumento, il più subdolo, per criminalizzare l’operato delle navi umanitarie del soccorso civile. Neppure le pronunce della Corte di Cassazione, che prendono atto del ruolo omissivo di Malta e della condotta illecita di chi, dopo i soccorsi in acque internazionali, sbarca i naufraghi in Libia, paese “non sicuro”, sono riuscite a modificare le prassi delle autorità italiane che continuano a penalizzare i soccorsi umanitari, sostenendo che le navi delle ONG impegnate in attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale dovrebbero rivolgersi alle “autorità competenti” in base alla zona SAR nella quale operano. Anche se si tratta di autorità che non rispondono alle chiamate di soccorso, che difettano di coordinamento, oltre quello garantito da assetti europei, e non rispettano i diritti umani, a partire dal diritto di asilo. Fino a quando queste prassi illegittime che si completano con l’assegnazione di porti di sbarco vessatori, e con i fermi amministrativi inflitti sistematicamente alle navi umanitarie, potranno continuare in un clima di sostanziale impunità?