-Fulvio Vassallo Paleologo- ennesima destinazione vessatoria imposta alla nave di MSF 
per allontanarla dall’area di intervento
> La maggior parte dei naufraghi soccorsi dalla Geo Barents, il “carico residuo” che il governo italiano non ha voluto far sbarcare nel porto sicuro più vicino, è sbarcata a Brindisi e dalle pagine del Giornale arriva l’ennesimo attacco contro gli operatori umanitari, definiti addirittura “pirati”. Una anticipazione di un fermo amministrativo, forse anche di un sequestro della nave, che si dà per certo. Il “Decreto Piantedosi”, un decreto legge (n.1 del 2023) che appare in più punti in violazione delle regole internazionali ed europee sui soccorsi in mare, non darebbe scampo
#MigranzaDirittoUniversale #libertàdimovimento
1.Secondo l’accusa, che evidentemente proviene da fonti riservate che anticipano il trattamento che sarà riservato alla Geo Barents dopo il suo arrivo a Brindisi, il peschereccio soccorso in acque internazionali al limite della zona SAR maltese confinante con la zona SAR italiana, non sarebbe stato” in avaria” e avrebbe avuto “carburante sufficiente” per sbarcare i migranti in Italia. Evidentemente la fonte giornalistica, se non tutti i migranti, erano a conoscenza dei livelli di carburante nei serbatoi, come dello stato di funzionamento del motore, e l’avvicinamento dei gommoni calati dalla Geo Barents al peschereccio sballottato dalle onde del mare in burrasca, era per “bloccare” l’imbarcazione in difficoltà, e non per dotare nel più breve tempo possibile tutti i naufraghi di giubbetti salvagente. Il solito rovesciamento dei fatti che caratterizza l’intera ricostruzione proposta dal giornale. Se anche i migranti del caicco naufragato davanti alle coste di Cutro “fossero stati costretti a sbarcare” prima che il loro barcone entrasse nelle acque territoriali italiane, e trasbordati su un mezzo di soccorso, forse oggi non staremo a contare tante vittime.
Le autorità
maltesi, che su richiesta italiana hanno assunto il coordinamento dei soccorsi,
hanno coordinato solo le due navi commerciali che non potevano effettuare i
trasbordi, ma limitarsi a fare muro contro le onde ed il vento nel mare in
burrasca, rifiutandosi di coordinare invece l’unica nave presente sulla scena,
la Geo Barents, che poteva effettuare una operazione di salvataggio con
immediatezza ed in sicurezza, come i fatti hanno dimostrato. Già il giorno
precedente il salvataggio, alle 15,18 del 3 aprile, Alarm Phone, aveva riferito
su Twitter di avere contattato il Centro di coordinamento del soccorso
marittimo italiano, ricevendone
l’indicazione di contattare quello maltese, “in quanto autorità competente’”. Poche
ore più tardi nella zona in cui il peschereccio veniva sballottato da onde
sempre più alte il vento soffiava da nord ovest a 27 nodi ed il mare era
agitato. Non ci sarà nessuno che potrà smentire questo fatto.
Probabilmente
come in altre circostanze simili, nelle quali si sono verificati naufragi, le
stesse autorità marittime non hanno ritenuto ricorrere una situazione di
pericolo (distress)
tale da richiedere un intervento immediato. I maltesi hanno atteso soltanto che
il barcone raggiungesse le acque italiane per dismettere la loro competenza. Le
autorità italiane, che erano state informate per prime dell’evento di soccorso,
e che avevano declinato la propria competenza senza coordinare ed intervenire
immediatamente, hanno invece atteso, come traspare dall’articolo del Giornale,
che il peschereccio entrasse nelle acque di loro competenza, esponendo così a
rischio le persone a bordo di un mezzo che nelle condizioni di sovraccarico e
di mare agitato nelle quali si trovava avrebbe potuto capovolgersi in ogni
momento. Forse chi scrive davanti ad una tastiera, o segue li tracciamento di
una imbarcazione davanti ad uno schermo, non si rende conto dei problemi di
navigabilità che può avere un peschereccio di venti metri o poco più, con oltre
400 persone a bordo. Per non parlare della mancanza di cibo e acqua, dopo
giorni di navigazione, e delle temperature ancora molto fredde, oltre che delle
condizioni di singole persone, tanto che per una di loro, subito dopo il
trasbordo sulla Geo Barents, si è resa necessaria una evacuazione medica
(MEDEVAC). Le condizioni di distress che
imponevano un intervento immediato, c’erano tutte. Almeno secondo le Convenzioni
internazionali ed i Regolamenti europei, che, in base all’art. 117 della
Costituzione, ancora valgono più di un decreto legge o di un provvedimento di
fermo amministrativo di un prefetto.
Secondo lo
scambio di mail tra la plancia di una delle navi coinvolte dalla Centrale di
coordinamento (MRCC) di Malta nelle operazioni di soccorso, mail giunte in
possesso dell’articolista con rara tempestività, il barcone soccorso non
sarebbe stato “alla deriva” e anzi si trovava in normali condizioni di
navigabilità tanto da procedere ad una velocità elevata verso le coste
italiane. Esattamente lo stesso tipo di informazioni trasmesse da Frontex alle
autorità italiane nel caso del caicco turco poi naufragato davanti alle coste
di Cutro, ritenuto i normali condizioni di navigazione, tanto che dopo il
rientro dei mezzi della Guardia di finanza non veniva lanciata alcuna
operazione di ricerca e soccorso, anche quando si perdevano i contatti con
l’imbarcazione, in avicinamento alle coste italiane. E su questo stesso tipo di
informazioni, trasmesse da un sottomarino presente sulla scena dei soccorsi
operati dalla Open Arms il primo agosto del 2019, in acque internazionali a
nord delle coste libiche, che si basa la difesa dell’ex ministro
dell’interno Salvini nel
processo ancora in corso nei suoi confronti a Palermo. Un
processo nel quale la difesa cerca di spostare sui giorni dei primi soccorsi, e
quindi sulla criminalizzazione della Open Arms, le responsabilità contestate
all’imputato per il successivo periodo di prolungato divieto di sbarco dalla
nave, ormai ancorata di fronte al porto di Lampedusa, dopo una ordinanza del
TAR Lazio che sospendeva il divieto di ingresso nelle acque territoriali.
2.La logica politica, e
propagandistica, di questi attacchi è sempre la stessa, le ONG opererebbero
soccorsi in autonomia, con la finalità di portare in Italia migranti
irregolari. E per fondare questi attacchi si devono invertire i ruoli: non sono
le autorità competenti, gli MRCC, le centrali di coordinamento dei soccorsi in
mare, che non rispondono, che non coordinano, che non inviano tempestivamente i
mezzi di soccorso, ma le Organizzazioni non governative, ormai l’acronimo ONG
ha un ricorrente connotato dispregiativo, che infrangerebbero sistematicamente
le leggi, al fine di favorire l’invasione del nostro paese, andando in giro per
il Mediterraneo a caccia di migranti irregolari, “clandestini” anzi,,perché il
termine naufraghi non è ammesso, e poi chiedendo all’Italia un porto di sbarco.
Questo il ribaltamento dei fatti,
che questa volta non ha assunto i contorni tragici della strage di Cutro per la
grande professionalità con la quale gli operatori
umanitari di Medici senza frontiere hano condotto le attività di ricerca e salvataggio,
in conformità con i doveri di soccorso imposti dalle Convenzioni internazionali
e dai Regolamenti europei non solo a tutti i comandanti delle navi, ma anche
alle autorità statali, ed alle centrali di coordinamento (MRCC e NCC) delle
attività SAR (Search and Rescue) e delle operazioni di sorveglianza marittima
contro l’immigrazione irregolare (law
enforcement). Ed anche il comandante della Guardia costiera
italiana, ammiraglio Carlone, ha ammesso che in caso di distress (pericolo grave
ed attuale) i soccorsi sono dovuti dalle autorità italiane anche al di fuori
della zona SAR (di ricerca e salvatagio) di nostra competenza. Proprio come
avvenuto in decine di circostanze, facilmente documentabili, analoghe a quelle
occorse nel caso del caicco poi naufragato davanti alla costa di Cutro, ed
adesso simili a quelle del peschereccio soccorso da Geo Barents. L’accertamento
di una condizione di distress,
pericolo immediato, che impone un soccorso immediato, o di una situazione di
immigrazione irregolare, che comporta il monitoraggio a distanza, è una
valutazione dalla quale dipende la vita delle persone in mare, ed è rimessa
soprattutto al comandante della nave che osserva da vicino le condizioni del
mare e dell’imbarcazione da soccorrere, e non può essere smentita da facili
ricostruzioni giornalistiche o da uno scambio di mail tra Centrali di
coordinamento che da anni si rifiutano di collaborare nei soccorsi in mare,
anche perchè le autorità maltesi non hanno mai ratificato gli Emendamenti del
2004 alle Convenzioni internazionali SAR e SOLAS. Adirittura non c’è acordo
neppure sulla delimitazione delle zone SAR di reciproca competenza, tanto che
le acque attraversate dal peschereccio soccorso da Geo Barents ricadono in una
zona SAR sovrapposta (overlapped)
su cui non c’è accordo tra le autorità italiane e quelle maltesi. In questa
ultima occasione si è ripetuto quanto successo altre volte in precedenza,
proprio in occasione di soccorsi operati da Geo Barents, alla quale nè Malta,
ne la Centrale di coordinamento di Roma hanno dato risposta, malgrado le
rituali richieste di coordinamento. Ma
come aveva spiegato il capo della precedente missione di MSF ad ottobre dello
scorso anno,“il
silenzio di Malta non solleva gli altri Stati dall’obbligo
di cooperare e, nel caso, coordinare i soccorsi e condurli al porto raggiungibile
“nel più breve tempo ragionevolmente possibile”. Nel caso che si è verificato
adesso, di fronte al rifiuto delle autorità maltesi di assumere il
coordinamento dell’operazione di soccorso richiesto dalla Geo Barents,le
autorità italiane avrebbero dovuto coordinare le operazioni di ricerca e
salvataggio della nave di MSF, più vicina alla scena del soccorso, ed in grado,
a differenza delle grandi navi commerciali coinvolte da La Valletta, di mettere
rapidamente in sicurezza i naufraghi. Come poi hanno effettivamente fatto.
Tra quanto
sostenuto dal Giornale non c’è nessun documento che indica condizioni di mare
diverse da quelle assai difficili effettivamente accertate dai soccorritori e
documentate dai bollettini meteo di quelle ore, condizioni che mettevano in una
oggettiva situazione di pericolo un barcone sovraccarico all’inverosimile e
privo delle più elementari dotazioni di sicurezza. Come è destituito di
fondamento, anche dalla giurisprudenza italiana (vedi
la Cassazione sul caso Rackete e la successiva archiviazione del Tribunale di
Agrigento), l’accusa ricorrente che i soccorritori
avrebbero dovuto chiedere il coordinamento della loro attività di ricerca e
salvataggio allo stato di bandiera (la Norvegia) e non alle centrali di
coordinamento (MRCC) italiana e maltese. Quanto dichiarato al Giornale “da una
fonte anonima” secondo cui la guardia costiera aveva allertato ben tre
motovedette classe 300 e addirittura la nave Diciotti, per “attendere” il
peschereccio quando sarebbe arrivato “inevitabilmente” nelle acque italiane,
corrisponde alla stessa logica di attesa che ha portato alla strage di Cutro. E
se risaliamo indietro nel tempo, si tratta della stessa prassi operativa messa
in atto in occasione della “strage dei bambini”, il terribile naufragio a sud
di Malta, dell’11 ottobre del 2013, su
cui il Tribunale di Roma, pur affermando la prescrizione dei reati, ha
accertato la responsabilità omissive delle autorità italiane.
3.Questi i fatti, del
tutto capovolti dal Giornale, per anticipare i procedimenti amministrativi, e
forse anche penali, che le autorità italiane stanno preparando per
l’accoglienza “che si merita” la Geo Barents al suo arrivo nel porto di
Brindisi. Ma si continuano a nascondere le
norme che regolano queste attività di ricerca e soccorso in acque
internazionali, norme che non sono a disposizione dei
partiti per le loro finalità propagandistiche o dei ministri che devono eludere
le loro responsabilità di governo. Che continuano ad ignorare le condanne
che provengono dalle principali istituzioni internazionali per
la loro politica di collusione con le autorità libiche, di abbandono in mare e
di contrasto dei soccorsi operati dalle organizzazioni non governative. Ma
non si può essere puniti per le omissioni altrui, come si è verificato tante
volte in passato, quando si sono bloccate le navi del soccorso civile.
In base alla Convenzione di Amburgo (SAR) del 1979, (Annex, ch. 1, para. 1.3.11) «[…] una situazione in cui vi
sia ragionevole certezza che un’imbarcazione o una persona sia minacciata da un
pericolo grave ed imminente e che richieda immediata assistenza»
L’allegato alla Convenzione di
Amburgo (SAR), al par. 2.1.9, prevede che «[o]n
receiving information that a person is in distress at sea in an area within
which a Party provides for the overall co-ordination of search and rescue
operations, the responsible authorities of that Party shall take urgent steps
to provide the most appropriate assistance available». Se ricorre una
situazione di distress in alto mare il comandante di qualsiasi nave, è dunque
obbligato ad intervenire con la massima rapidità, anche senza attendere
indicazione da parte delle competenti autorità marittime o politiche.
La stessa Risoluzione IMO MSC 167/78 del 2004, che Malta non ha sottoscritto,
individua altresì il principio del Centro di coordinamento di «primo contatto»
stabilendo che (punto 6.7) «Se del caso, il primo RCC contattato dovrebbe
iniziare immediatamente gli sforzi per il trasferimento del caso al RCC
responsabile della regione in cui l’assistenza viene prestata. Quando il RCC
responsabile della regione SAR in cui è necessaria assistenza è informato della
situazione dovrebbe immediatamente assumersi la responsabilità di coordinare
gli sforzi di salvataggio, poiché le responsabilità correlate, comprese le
disposizioni relative a un luogo sicuro per i sopravvissuti, cadono
principalmente sul governo responsabile di quella regione. Il primo RCC,
tuttavia, è responsabile per aver coordinato il caso fino a quando l’RCC o altra
autorità competente non ne assumerà la responsabilità». Lo stesso principio è
ribadito dal paragrafo 3.6.1 del Manuale IAMSAR, Vol. 1, dove si prevede che un
RCC (Rescue Coordination Center) dopo
la ricezione di una chiamata di soccorso, diventa responsabile nella gestione
delle relative operazioni SAR, fino a quando altra autorità competente non
assuma il coordinamento.
Per non assumere l’obbligo di garantire un porto di sbarco sicuro,
conseguenza dell’assunzione del coordinamento delle operazioni di ricerca e s
salvataggio, le autorità maltesi hanno manifestato all’IMO, presso il “Maritime
Safety Committee”, il proprio dissenso tramite lo “strumento” dell’ opting-out, disciplinato tanto dalla Convenzione
SOLAS, quanto dalla Convenzione SAR. In Italia, invece, tali emendamenti sono
entrati in vigore il 1 luglio del 2006. Dunque Malta non rispetta le stesse
regole di soccorso in acque internazionali che vincolano le autorità italiane.
E non valuta neppure le condizioni di distress
per non essere obbligata ad intervenire ed a garantire lo sbarco in un porto
sicuro. Come riconosciuto da anni dalle autorità italiane e come è confermato
dai fatti, basti pensare all’operazione Mare
Nostrum nel 2014, condotta quasi per intero all’interno della zona SAR
maltese.
4. Il Piano SAR
nazionale del 2020 conferma ancora la vigenza di quelle regole di intervento
dettate dalle Convenzioni internazionali. Nelle sue linee applicative il
Piano SAR italiano del 2020 fa riferimento alle metodologie tecnico-operative
di ricerca e soccorso indicate nel manuale IAMSAR adottato dall’IMO nel 1999
contenente linee guida per le organizzazioni SAR nazionali, aventi lo scopo di
«meglio chiarire gli obblighi assunti dagli Stati» che hanno ratificato la
Convenzione di Amburgo.
La Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974
(Convenzione SOLAS) richiede agli Stati parte «…di garantire che vengano presi
gli accordi necessari per le comunicazioni di pericolo e per il coordinamento
nella propria area di responsabilità e per il soccorso di persone in pericolo
in mare lungo le loro coste. Tali accordi dovranno comprendere l’istituzione,
l’attivazione ed il mantenimento di tali strutture di ricerca e soccorso,
quando esse vengano ritenute praticabili e necessarie. (Capitolo V, Regola 7)».
La stessa Convenzione SOLAS obbliga il «comandante di una nave che si trovi
nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto
informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in
mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile
informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la
nave sta effettuando tale operazione … [Capitolo V, Regola 33)».
Non sono mutate le Convenzioni internazionali o i Regolamenti europei, ma è
diverso il vento politico che dal 2017 ha portato alla criminalizzazione dei
soccorsi operati dalle Organizzazioni non governative. E questa
criminalizzazione è passata anche attraverso un travisamento
delle operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) che sono state scambiate per
“eventi di immigrazione irregolare”, proprio sostenendo la
perfetta navigabilità di imbarcazioni, che poi si sono però capovolte, anche
dopo il loro ingresso nelle acque territoriali italiane. I casi documentati
sono purtroppo decine, con migliaia di vittime. La strage di Cutro è solo il
caso più recente ed evidente.
5. Secondo l’art. 9
del Regolamento europeo n. 656 del 2014, “per valutare se
un natante si trovi in una fase di incertezza, allarme o pericolo, le unità
partecipanti tengono in conto, e trasmettono al centro di coordinamento del
soccorso competente, tutte le informazioni e osservazioni pertinenti, anche per
quanto riguarda:
i) l’esistenza di una richiesta di assistenza, anche se tale richiesta non
è l’unico fattore per determinare l’esistenza di una situazione di pericolo;
ii) la navigabilità del natante e la probabilità che questo non raggiunga
la destinazione finale;
iii) il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante e alle
condizioni in cui si trova;
iv) la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali
carburante, acqua e cibo;
v) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante del natante;
vi) l’esistenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza,
apparecchiature di navigazione e comunicazione;
vii) la presenza a bordo di persone che necessitano di assistenza medica
urgente;
viii) la presenza a bordo di persone decedute;
ix) la presenza a bordo di donne in stato di gravidanza o di bambini;
x) le condizioni e previsioni meteorologiche e marine;
Secondo lo stesso Regolamento, “Durante operazioni di sorveglianza di frontiera
in mare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i rispettivi obblighi loro
incombenti ai sensi del diritto internazionale, in particolare della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della convenzione
internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, della convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo
protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via
aria, della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati,
della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, della convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali
pertinenti”.
Diversi parametri indicati dal Regolamento europeo n.656 del 2014
ricorrevano nel caso di quest’ultimo salvataggio operato dalla Geo Barents.
L’operazione di soccorso è durata quasi 12 ore, e tra i naufraghi c’erano anche
8 donne e 30 bambini. Oltre a varie persone che accusavano gravi disturbi
fisici, tanto che le autorità italiane hanno poi deciso di sbarcare nel tempo
più rapido possibile, con un trasbordo su un mezzo della Guardia costiera,
davanti al porto di Catania, le prime 100 persone. Difficile escludere, in
presenza di tanti bambini e di persone bisognose di cure immediate, una
situazione evidente di distress (pericolo per le persone) già quando il barcone
si trovava ancora in acque internazionali, nella zona SAR maltese.
6. Gli
obblighi di coordinamento tra le autorità SAR di diversi stati costieri (MRCC) si conformano dunque in base alle
conseguenze dirette sulla tutela dei diritti fondamentali dei naufraghi, a
partire dal diritto di chiedere asilo e dal divieto di trattamenti inumani o
degradanti, e trova un limite invalicabile nel rispetto del diritto
internazionale dei diritti umani e del diritto dei rifugiati. Oltre a dare
forma concreta al dovere di salvare le vite in mare, il coordinamento SAR tra
Stati costieri deve condurre tempestivamente allo sbarco delle persone in un
luogo sicuro dove siano tutelati i loro diritti fondamentali e sia loro
permesso di esercitare il diritto di chiedere asilo.
Non si può addurre in contrario la circostanza che gli accordi stipulati
con i governo provvisorio libico con sede a Tripoli obbligherebbero i
soccorritori a chiedere il coordinamento SAR alle autorità tripoline, alle quali
si continua a donare motovedette. Quando le autorità italiane siano avvertite
in qualunque modo di un evento di soccorso, in acque internazionali, quando una
imbarcazione in difficoltà si trovi nella cosiddetta zona SAR “libica”, scatta
comunque l’assunzione di responsabilità (seppure concorrente) e l’esercizio di
giurisdizione da parte delle autorità italiane ( vedi sentenza di condanna
della CEDU sul caso Hirsi). Responsabilità che non può escludersi con la mera
comunicazione al comandante della nave soccorritrice di rivolgersi alle
autorità libiche. l report delle principali agenzie delle Nazioni Unite dal
2017 ad oggi confermano trattamenti inumani nei confronti dei naufraghi
riportati a terra in Libia, paese non firmatario della Convenzione di Ginevra
del 1951 sui rifugiati. Alla luce delle
sentenze del Tribunale di Trapani e della Corte di Cassazione sul caso Vos
Thalassa, nelle quali si accerta che la Libia non
garantisce porti sicuri di sbarco, si dovrebbe affermare per questa ragione la
nullità degli accordi stipulati da Malta e dall’Italia con il governo di
Tripoli e la sedicente Guardia costiera libica. Ma invece si colpevolizano le
ONG anche quando vengono prese a fucilate dai guardiacoste libici donati
dall’Italia.
7. I soccorsi operati in acque internazionali dalle Organizzazioni non
governative, che riguardano una minima parte dei migranti e dei naufraghi che
fanno ingresso in Italia dopo avere attraversato il Mediterraneo centrale, sono
atti dovuti e sono imposti anche dalla carenza di mezzi di soccorso statali in
acque internazionali. Occorre rilevare
le presenze in acque internazionali di mezzi delle Guardie costiere degli
Stati, delle ONG e di altre navi militari, ed il numero dei naufraghi salvati,
fino al 2017 e confrontare i dati con quelli attuali. Ormai
prevale una strategia politica, alla quale corripsondono precise prassi
operative, di abbandono in alto mare. Fino a quando i soccorsi statali non sono
imposti dalla presenza delle ONG o dagli allarmi rilanciati dalle stesse
organizzazioni non governative. Come è confermato purtroppo dalle tanti stragi
in alto mare che si continuano a consumare, lontano dall’attenzione dei media e
senza che qualcuno si preoccupi per la sorte delle vittime e per il destino
delle loro famiglie. Un rovesciamento di valori, che svaluta il senso della
vita umana di coloro che non devono avere accesso al territorio europeo,
neppure se fuggono da situazioni che dovrebbero comportare il diritto di
accedere ad un territorio sicuro, dunque ad un porto sicuro, e quindi il
riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione. Una politica di negazione
sostanziale del diritto al soccorso, come del diritto di asilo e dei diritti
fondamemtali di qualunque migrante, ovunque si trovi, che passa anche attraverso
il restringimento dei canali legali di accesso (da non confondere con la
regolamentazione dei flussi annuali) e con le nuove restrizioni al
riconoscimento della protezione speciale. Un mutamento di senso che non si
limita ai soccorsi in mare, ma che la dice lunga sulla disumanità che sta
caratterizzando sempre di più i paesi di arrivo, anche attraverso una
informazione distorta e distorcente, e dunque sulla morte di
una democrazia che riconosca i diritti fondamentali della persona, a partire
dal diritto alla vita, come un valore fondante della convivenza civile.
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