di Alberto Lucarelli
LE CONTRODEDUZIONI DAL COMITATO BENI COMUNI
PER L’INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE
1. Per
il dott. Maddalena nel testo si considera lo Stato come stato persona
giuridica, cioè come Pubblica Amministrazione e non come Stato Comunità in cui
il Popolo è Sovrano
Tale
considerazione non è condivisibile. In realtà il testo esprime proprio il
contrario. Lo schema di disegno di legge delega esclude: 1. che lo Stato venga
considerato come Stato persona giuridica, avulso dal contesto sociale; 2. Che
lo Stato non agisca nell’interesse e come rappresentante della collettività,
del popolo. Il contenuto del testo è teso proprio ad evitare che lo Stato
utilizzi poteri, talvolta vessatori, sui beni demaniali, al solo scopo di
godere di tali beni nel modo più esclusivo. Uno degli scopi del testo è proprio
quello di far emergere la categoria di bene pubblico in uso pubblico (sub
categoria dei beni pubblici), attraverso la figura dello Stato comunità.
Invece,
il concetto di sovranità statuale, riconducibile allo Stato persona giuridica,
piuttosto che allo Stato comunità, contribuisce a far prevalere la categoria
del bene pubblico in proprietà pubblica, piuttosto che il bene pubblico in uso
pubblico, svilendo la dimensione del bene, che piuttosto che essere orientato alla
communitas viene orientato a
soddisfare i bisogni del dominus. Nello schema di disegno di legge delega i
beni pubblici, appartenenti a persone pubbliche, vengono distinti in tre
categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali, beni
pubblici fruttiferi. Soprattutto le prime due categorie sono fortemente legate
agli interessi generali fondamentali, per i quali lo Stato interviene a tutela
della comunità, quale garante della protezione di tali beni e della difesa
delle fasce di utilità che questi debbano esprimere. Nel testo si ridà
l’autentico e genuino significato ai beni pubblici, intesi come beni
appartenenti alla comunità di cittadini e aperti alla fruizione collettiva,
proprio allo scopo di ridare dignità al concetto di Stato comunità, di communitas all’interno della sovranità
popolare. Si delinea un modello nel quale il concetto di “statualità” non
risulti assorbito dallo Stato apparato, riconoscendo maggiori diritti alla
collettività.
2.
Per il dott. Maddalena, nel testo si
elimina il concetto di proprietà demaniale, di proprietà collettiva demaniale
che insito nella parola. La proprietà è pubblica e privata. La proprietà
pubblica significa proprietà collettiva del popolo, quindi elimina il popolo
Tale
considerazione non è condivisibile. Il testo non elimina il concetto di
proprietà demaniale, bensì lo destruttura, riorganizza la materia, allo scopo
di renderla più aderente alla realtà attuale e soprattutto per orientarla a
finalità collettive, piuttosto che agli interessi del proprietario. Né,
tantomeno, si elimina il popolo: il presupposto del testo è quello secondo cui
a partire dai processi di privatizzazione degli anni ’90, dal Trattato
Maastricht in poi, sono stati sviliti alla base i valori fondamentali della
persona, della comunità, che vanno recuperati e valorizzati attraverso il
recupero dei doveri dello Stato. Nel testo si prende atto dei limiti del
concetto di demanialità, la quale non riesce sempre a difendere l’utilità dei
beni, fondandosi su una nozione esclusiva ed escludente di “appropriabilità”.
Infatti, attraverso l’errata identificazione di beni pubblici con proprietà
pubblica e quindi con demanialità, si sposta l’attenzione dall’utilità e dalla
fruibilità collettiva dei beni, allo stretto rapporto dominus-res, escludendo la generalità dei soggetti. Il testo si
concentra, da una parte sulla necessità di costruire una nuova categoria
giuridica di beni pubblici, e dall’altra sull’ipotesi di trovare nuove
dimensioni all’interno della proprietà pubblica, in entrambi i casi allo scopo
di valorizzare le fasce di utilità dei beni e quindi la communitas stessa che
si riporta al bene. Lo statuto della proprietà pubblica nel codice civile che
ci si propone di modificare, si sovrappone al modello demaniale, ed ai beni
pubblici ad uso pubblico, dando vita a rapporti escludenti tra il dominus e il
bene, mentre nel testo si vuole ridare vigore al concetto di communitas, alla democrazia
partecipativa, attraverso una rilettura della categoria dei beni pubblici,
suddivisi nelle tre categorie anzidette, che valorizzano sempre il ruolo della
collettività. Pertanto, più che parlare di eliminazione della categoria
giuridica del demanio si dovrebbe parlare dei limiti fisiologici del modello
demaniale, fondato sostanzialmente sugli elementi strutturali caratterizzanti
il rapporto dominicale, sovranità statuale e proprietà pubblica, che possono
sovente prescindere dalle esigenze della comunità. Nel testo dunque si ripensa
tale categoria, ed il relativo modello di democrazia ad esso sotteso, andando
oltre i caratteri classici della demanialità, ovvero di un modello che
riconosce un tipo di relazione soggettiva assoluta, per valorizzare invece i
diritti della persona e gli interessi pubblici essenziali collegati alle
utilità dei beni.
3. Per
il dott. Maddalena il testo impedisce qualsiasi iniziativa da parte del popolo
sul piano giudiziario. Sul piano giudiziario può agire soltanto lo Stato che è
considerato una persona giuridica e non, come dice la Costituzione, uno Stato
Comunità cioè il Popolo Italiano
Tale
considerazione non è condivisibile. Partendo dal presupposto, che, come detto,
lo Stato non viene inteso come persona giuridica, ma come Stato comunità, e
dunque in quanto tale, come rappresentante del popolo, il testo propone
l’introduzione della categoria dei beni comuni, ossia beni che soffrono di una
situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e
per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche.
Nel testo sono definite cose che esprimono
utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero
sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia
intergenerazionale delle utilità. Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere
una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a rafforzarne
la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti
i consociati, compatibilmente con l’esigenza prioritaria della loro preservazione
a vantaggio delle generazioni future. Pertanto, la tutela risarcitoria e la
tutela restitutoria spettano allo Stato. Tuttavia, la tutela inibitoria spetta
a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del
corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione. Lo stesso vale per i
beni pubblici, suddivisi nelle categorie anzidette. Dunque, non è impedito
qualsiasi tipo di tutela per il popolo, che anzi viene valorizzato e
maggiormente garantito, attraverso una tutela a priori piuttosto che non
soltanto a posteriori. Lo Stato, poi, in qualità di rappresentante della
sovranità popolare, può agire giudizialmente, facendosi dunque portatore degli
interessi della collettività. Infine, il testo, proponendo un ridimensionamento
dell’autorità dell’imperium sui beni,
favorisce i processi partecipativi di accessibilità e fruibilità da parte della
collettività, salvaguardando il perseguimento degli interessi generali.
Le considerazioni qui riportate sono già
presenti in “Alberto Lucarelli, Alcune considerazioni in merito ai beni comuni
tra sotto categorie giuridica e declinazione di variabile”, sulla rivista NOMOS
2/2017, consultabili qui: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/tag/albertolucarelli/?fbclid=IwAR3Kul5AaCdldcY72VCqqy4c054w7jNqTCz5XNlMVo7nWLhZQIGuoZteA2Q
