venerdì 25 ottobre 2024

Invadere il domicilio altrui per il ddl sicurezza del governo Meloni è un reato… Occupare un edificio abbandonato al degrado non dovrebbe esserlo

 - Giuseppe Romano* -

Sulla emergenza abitativa

Riprendiamo il contributo pubblicato sul sito della associazione 'Giuristi Democratici', in merito all'art. 634-bis c.p. previsto dal ddl 1660, già approvato alla Camera e in attesa della discussione al Senato_




Finalmente anche il legislatore di destra – (centro) si accorge, con il disegno di legge 1660, di come la vicenda penale delle occupazioni di case racchiude una distinzione ontologica tra le condotte di chi ruba il ‘domicilio’ a chi lo abita e chi, non avendo alternative, abita edifici sfitti destinati al degrado .

Il punto segna un passaggio importante trascurato dai media e commentatori. Sul finire del 2018 il primo decreto sicurezza Salvini ha raddoppiato per 24 volte il minimo pena previsto per il reato di occupazione dell’art. 633 c.p. In pratica: prima il procedimento penale si poteva definire con una multa di 103 euro ma ora il minimo pena è un anno di carcere e la multa. Il motivo dell’ inasprimento fu un utilizzo aperto del c.d. diritto penale del nemico avendo il Ministro palesemente in mira tutte quelle fazioni antagoniste che lottano per il diritto alla casa. L’aggravamento di pena sta portando alla luce una serie di questioni di legittimità costituzionale del novellato art. 633 c.p.; la diversificazione odierna del nuovo assetto normativo voluto dal governo Meloni, rinforza le perplessità della precedente riforma Salvini. Non appare congruo, infatti, stabilire un minimo pena identico di anni uno di reclusione (o addirittura anni 2 se in concorso) per chi invade per necessità un edificio abbandonato e chi, profittando della temporanea assenza di una persona che è ivi domiciliato (cioè ci vive) , si appropria dell’immobile. Con la formulazione attuale del nuovo reato di invasione violenta di domicilio nessuno degli attivisti per la casa sarebbe imputabile atteso che il loro operato si concentra, come noto, sul disvelare l’enorme contraddizione esistente nel nostro paese tra patrimonio sfitto e decadente dell’edilizia residenziale pubblica e l’accesso esiguo alle graduatorie legittimanti l’assegnazione.

Fatta questa premessa, vogliamo salutare quindi benevolmente, almeno in questa parte, il famigerato disegno di legge 1660 approvato dalla Camera? Certo che no e per più ineludibili ragioni. Il testo interviene in maniera barocca in un segmento di codice penale che vede per condotte sovrapponibili l’illegittima sovrapposizione di ben quattro reati: artt. 633 (invasione di edifici), 633-bis (l’invasione ‘musicale da rave’), 634 (invasione/turbamento violento di immobili), 634-bis (occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). Dire che la tecnica normativa abbia abbandonato la mente dell’istituzione legislativa non pare un fuor d’opera e renderà di sicuro necessario l’ingresso della Corte costituzionale in assetto riparatore in ordine alla necessaria tassatività del delinearsi delle fattispecie penale ma anche sotto il profilo della conoscibilità del prodotto normativo a tutti i consociati.

Il secondo e più grave vizio della norma consiste nel volutamente ambiguo utilizzo della locuzione ‘destinato a domicilio altrui’ che caratterizza il nuovo reato. Una casa abbandonata dall’A.t.e.r. di Venezia che non ha i soldi per provvedere ai lavori di ristrutturazione (centinaia), ma in astratto in futuro assegnabile, o un alloggio popolare assegnabile o assegnato ma non ancora abitato dall’assegnatario rientra nella definizione di “domicilio” e giustifica l’applicazione del disposto dell’art. 634-bis? Se così fosse si vanificherebbe nuovamente la distinzione inziale tra condotte ed il diverso disvalore delle stesse. Lasciare al Pubblico Ministero procedente l’interpretazione della norma è foriero di confusi approdi nella pratica quotidiana. Ancora: se Tizio è sfrattato da un privato per morosità incolpevole e si rifiuta di abbandonare l’edificio ‘destinato a domicilio’  oltre alla controversia civile dovrà anche farsi carico della galera con una pena minima di anni due?

Dalla palude normativa in cui siamo si uscirebbe agilmente lasciando il reato di occupazione come è stato configurato per oltre un secolo o rendendo comunque sanzionabile penalmente chi sottrae la casa ad una altra persona che la abita e introducendo, di converso, una scriminante per coloro che entrano in un edificio abbandonato al degrado in nome di una difesa astratta del diritto di proprietà che pare essere l’unico bene in concreto mai sacrificabile da un legislatore sempre più distante dalla realtà concreta delle fasce deboli del nostro paese.

 

avvocato dei Giuristi Democratici di Venezia-Sez. Emanuele Battain

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